IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 5 novembre  2010,
con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza  in  relazione
agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito  il  territorio
della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906
del 13 novembre 2010 recante «Primi interventi urgenti di  protezione
civile diretti a fronteggiare i danni  conseguenti  agli  eccezionali
eventi alluvionali che hanno  colpito  il  territorio  della  Regione
Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2  novembre  2010»  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Vista la nota dell'11 maggio 2011 del Commissario delegato  per  il
superamento dell'emergenza derivante  dagli  eventi  alluvionali  che
hanno colpito il territorio della regione Veneto nei  giorni  dal  31
ottobre al 2 novembre 2010; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Acquisita l'intesa della regione Veneto; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  3906
del 13 novembre 2010 sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) il comma 7 dell'art. 4 e' cosi' sostituito: 
    «7. Il  Commissario  delegato  e'  autorizzato  ad  erogare,  nei
confronti dei soggetti che abbiano presentato  domanda  entro  il  10
febbraio 2011, un contributo  fino  al  75%  del  danno,  nel  limite
massimo di euro 30.000,00, anche in anticipazione,  subito  dai  beni
mobili registrati e non registrati, sulla base delle spese  fatturate
per la riparazione o, in caso di rottamazione, sulla base del  valore
complessivo  dei  beni,  strettamente  necessari  al  recupero  delle
normali condizioni di vita ed esclusi i beni di lusso, per un importo
non  inferiore  a  500  euro,   secondo   voci   e   percentuali   di
contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno
fissate dal Commissario delegato stesso con propri provvedimenti.»; 
  b) la lettera d) del comma 1 dell'art. 5 e' cosi' sostituita: 
    «d) un contributo, fino al 75% del danno medesimo, e  nel  limite
massimo di euro 30.000,00, nei confronti  dei  soggetti  che  abbiano
presentato domanda  entro  il  10  febbraio  2011,  per  beni  mobili
registrati e non registrati distrutti o danneggiati, sulla base delle
spese fatturate per la riparazione o, in caso di rottamazione,  sulla
base del valore complessivo dei beni desunto dai listini correnti per
un importo non inferiore a 500 euro, secondo voci  e  percentuali  di
contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno
fissate del Commissario delegato stesso con propri provvedimenti.»; 
  c) All'art. 10, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono cosi' destinate: 
      a. quanto a  150  milioni  di  euro,  per  la  concessione  dei
contributi previsti dalla presente ordinanza e per il rimborso  delle
spese sostenute  dalle  Amministrazioni  coinvolte  nell'emergenza  e
dalla Struttura commissariale; 
      b. quanto a 150 milioni di euro,  per  interventi  pubblici  di
risanamento  del  territorio,  siano   essi   di   competenza   della
amministrazioni  locali  come  delle  strutture  regionali,  volti  a
fronteggiare il  gravissimo  dissesto  idrogeologico  in  atto  nella
regione Veneto. 
    1-ter. Per l'attuazione degli interventi di cui alla  lettera  b)
del comma 1-bis del presente articolo,  il  Commissario  delegato  e'
autorizzato, altresi', ad utilizzare le risorse di  cui  all'art.  2,
comma 12-quinquies,  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.». 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 25 maggio 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi